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Misura di sostegno al reddito per i datori di lavoro del settore moda - Circolare Inps del 26/11/2024

Misura di sostegno al reddito per i datori di lavoro del settore moda - Circolare Inps del 26/11/2024

27/11/2024 - A partire dal 3 dicembre 2024, le aziende operanti nei settori della moda possono richiedere all’INPS  la nuova misura di sostegno al reddito disponibile sulla piattaforma unica delle integrazioni salariali  “OMNIA IS” raggiungibile al seguente link: https://www.inps.it.

L’INPS, nella Circolare n. 99 del 26 novembre 2024, precisa che, in attuazione del Decreto-legge n.160/2024, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro, anche artigiani, del settore tessile, abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario hanno diritto a un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa o correlata alla integrazione salariale speciale per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.

Nel dettaglio, la Circolare INPS dispone che sono ammessi al beneficio i datori di lavoro che soddisfano i seguenti requisiti:

  • Classificazione nei settori Industria o Artigianato ai sensi della Legge n. 88/1989.
  • Esercizio di attività identificate dai codici ATECO specificati nell'Allegato 1 della Circolare.
  • Forza lavoro media pari o inferiore a 15 dipendenti nel semestre precedente.
  • Superamento dei limiti di durata massima previsti per i trattamenti ordinari di integrazione salariale.
  • Il trattamento è destinato ai lavoratori con almeno 30 giorni di anzianità effettiva presso l’unità produttiva.

I datori di lavoro interessati devono trasmettere la domanda all’INPS entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

L'importo del trattamento è pari all'80% della retribuzione globale spettante per le ore non lavorate, nel limite massimo di 1.392,89 euro mensili per il 2024. Non è previsto il pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro. Il trattamento è finanziato con un tetto massimo di spesa di 64,6 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. I datori di lavoro effettuano il pagamento diretto ai dipendenti e recuperano gli importi tramite conguaglio nei contributi dovuti, entro i termini fissati dall’art. 7, comma 3, del D.lgs. 148/2015.

In allegato: