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Modifiche alle legge regionale “Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada”

Modifiche alle legge regionale “Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada”

20/01/2025 –  Si informa che - con le  leggi regionali 11 novembre 2024, n. 19 e 30 dicembre 2024, n. 25 (art. 41) - sono state apportate modifiche alla legge regionale n. 10/2024, recante la disciplina del trasporto pubblico non di linea e del servizio di noleggio di autobus con conducente

In particolare:

  • è fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge il termine entro il quale la Giunta regionale istituisce, presso la struttura amministrativa competente in materia di trasporti, il registro regionale delle imprese che effettuano servizi di trasporto pubblico non di linea di cui all'articolo 2, comma 2 (art. 14, comma 1, della L.R. n. 10/2024);
     
  • è altresì fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, il termine entro cui la Giunta regionale adotta i provvedimenti attuativi di quanto previsto alle lettere a), b), c), d), e) dell’art. 36, comma 1, della L.R. n. 10/2024;
     
  • i Comuni adottano o adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della legge regionale entro il termine di sei mesi decorrenti dall'approvazione, da parte della Giunta regionale, di quanto previsto all'articolo 36 (art. 37, comma 1, della L.R. n. 10/2024);
     
  • fino all'adozione dei provvedimenti attuativi di Giunta regionale di cui all'articolo 36, comma 1, e comunque entro il termine di sei mesi dalla loro approvazione, restano efficaci le disposizioni vigenti già adottate con delibera di Giunta regionale n. 474/2001 (art. 37, comma 1-bis della L.R. n. 10/2024).