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Comunicazioni ai TCA – Modifica dei termini per l’aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica

Comunicazioni ai TCA – Modifica dei termini per l’aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica

AVVISO IMPORTANTE - Modifica dei termini per l’aggiornamento professionale obbligatorio dei tecnici competenti in acustica- Legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 12, comma 6-octies

Si porta a conoscenza che con la conversione del decreto-legge n. 215/2023, in legge 23 febbraio 2024, n. 18, art. 12, comma 6-octies, sono stati modificati i termini per l’aggiornamento professionale, estendendo ad 8 l’attuale intervallo temporale di 5 anni, esclusivamente per il primo ciclo di obbligo formativo, decorrente dalla data di iscrizione in ENTECA.

Poiché è rimasto fermo il requisito della ripartizione in almeno 3 anni, si invita a leggere con attenzionequanto segue:

  • i tecnici che hanno già svolto 30 ore, o più, ripartite in almeno 3 anni, continuano a ritenersi regolari fino all’ottavo anno dalla data di iscrizione (ad es: gli iscritti dal 10/12/2018 non hanno altri obblighi fino al 09/12/2026, salvo ulteriore formazione volontaria);
  • i tecnici che hanno svolto 30 ore, o più, ripartite in 2 anni, hanno la possibilità di conseguire il requisito della ripartizione triennale, svolgendo almeno un’ora di formazione in un anno diverso da quelli dei corsi già svolti;
  • i tecnici che hanno svolto 30 ore, o più, in un solo anno, hanno la possibilità di conseguire il requisito della ripartizione triennale, svolgendo almeno 2 ore di formazione in due anni diversi (una per ogni anno) da quello dei corsi già svolti;
  • i tecnici che hanno svolto meno di 30 ore nel quinquennio precedente alla modifica introdotta con la suddetta legge 18/2024 hanno tempo fino al 09/12/2026 (per gli iscritti dal 10/12/2018) per completare l’obbligo formativo, nel rispetto della ripartizione triennale delle ore di aggiornamento;
  • i tecnici che non hanno svolto neanche un’ora di aggiornamento nel quinquennio precedente alla modifica introdotta con la legge n. 18/2024 hanno tempo fino al 09/12/2026 (per gli iscritti dal 10/12/2018), a decorrere dal 10/12/2023, per svolgere almeno 30 ore di formazione professionale, sempre nel rispetto del requisito della ripartizione triennale.


NOTA BENE: l’Allegato 1, punto 2 del D.Lgs. n. 42/2017, come modificato con legge n. 18/2024, dispone «Ai fini dell'aggiornamento professionale, gli iscritti nell’elenco di cui all’art. 21 devono partecipare, nell'arco di 8 anni dalla data di pubblicazione nell'elenco, e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore, distribuite su almeno 3 anni”». Pertanto, a legislazione vigente, il termine per l’adempimento è individuale e gli anni vanno calcolati a partire dalla data di iscrizione in ENTECA.

 

ESEMPIO: gli anni formativi relativi agli iscritti dal 10/12/2018 sono così suddivisi:

  • 1° anno: 10/12/2018 – 09/12/2019
  • 2° anno: 10/12/2019 – 09/12/2020
  • 3° anno: 10/12/2020 – 09/12/2021
  • 4° anno: 10/12/2021 – 09/12/2022
  • 5° anno: 10/12/2022 – 09/12/2023
  • 6° anno: 10/12/2023 – 09/12/2024
  • 7° anno: 10/12/2024 – 09/12/2025
  • 8° anno: 10/12/2025 – 09/12/2026