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Impianti in aree idonee e iter autorizzativo  - Chiarimenti procedurali

2/11/2023 - Pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) la risposta all’interpello ambientale “chiarimenti procedurali inerenti l’applicazione di disposizioni relativamente alla procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ai sensi del Decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28” .

Con la legge 34/2022 sono state introdotte una serie di semplificazioni per le FER sulla spinta del principio comunitario di massima diffusione delle energie rinnovabili.  

L’introduzione del comma 2-bis all’articolo 4 del decreto legislativo n. 28 del 2011 ha infatti individuato, proprio per gli impianti siti in aree idonee, con espresso richiamo all’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021, gli specifici iter autorizzativi ai fini della realizzazione ed esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 

In una ottica di massima semplificazione, senza operare distinzione per fonte e/o tipologia di impianto, ma solo basandosi sulla soglia di potenza, il Legislatore ha specificato che “per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a 10 MW si applica la procedura abilitativa semplificata”. 

Inoltre, al comma 9 bis dell’art 6 del D.lgs 28/2011 e ss.mm.ii., inserito dal D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, prevede che la PAS si applichi anche ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici e alle relative opere connesse da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all'articolo 65, comma 1-quater, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale. 

Tale disposizione si pone pertanto in coordinamento con l’articolo 4, comma 2-bis, superando eventuali dubbi interpretativi, circa la necessità di utilizzo di PAS per i progetti di nuovi impianti e relative opere connesse di potenza fino a 10 MW ubicati in aree idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021. 

A conferma di tale orientamento, valgono anche le considerazioni effettuate dal Giudice costituzionale, proprio in tema di iter autorizzativi, nel rapporto tra fonti statali e regionali secondo cui “le procedure per l'autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, gli artt. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e 4 e seguenti del d.lgs. n. 28 del 2011, nonché le previsioni del d.m. 10 settembre 2010 - che recano principi fondamentali della materia «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» - non tollerano eccezioni sull'intero territorio nazionale” (cfr. Corte cost., 13/05/2022, n. 121).