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Il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano ha fissato, per gli anni 2019-21, le Linee di indirizzo regionali per la riduzione dei tempi di attesa.

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Il Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR campano, con Decreto n. 34 dell'8/08/2017, ha fissato gli  Obiettivi per gli anni 2017 e 2018 per un efficace governo dei tempi e delle liste di attesa.

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Monitoraggio Tempi di attesa

Liste di Attesa - Portale del Cittadino

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GUIDA ALLA COMPRENSIONE DEI DATI

 

Cosa sono le classi di priorità

Il Servizio Sanitario Nazionale assicura l'accesso equo alle prestazioni sanitarie in base alle necessità di salute. Deve, inoltre, operare nel rispetto delle risorse disponibili.

Per gestire l’aumento costante della domanda da parte dei cittadini, sono stati adottati sistemi che garantiscono priorità di accesso ai pazienti con patologie più gravi. Questo viene generalmente realizzato attraverso l'uso delle classi di priorità. Le classi di priorità rappresentano uno strumento volto a differenziare i tempi di accesso alle prestazioni, regolati in funzione del rischio per la salute, dello stato di sofferenza e altri fattori. Da sempre, i medici valutano le condizioni dei propri pazienti per stabilire chi debba ricevere cure tempestive. Questo approccio è stato ora meglio formalizzato e viene impiegato per disciplinare i tempi di attesa nelle prestazioni sanitarie.

 

Prestazioni ambulatoriali

Le nuove ricette sono state predisposte a questo scopo. Nell'impegnativa sono riportate quattro possibili classi di priorità che il medico curante può assegnare alla richiesta, a seconda di quanto precoce debba essere, a suo avviso, l'esecuzione della prestazione.

Le classi di priorità sono indicate con le seguenti lettere:

U = Urgente, da garantire entro 72 ore e quindi da riservare ai casi gravi in cui vi può essere un reale rischio per il paziente;

B = Breve attesa, ovvero da prevedere entro massimo 10 giorni;

D = Differita, per le prestazioni che possono attendere fino a 30 giorni (se si tratta di visite specialistiche) o fino a 60 giorni (per gli esami e le prestazioni strumentali);

P = Programmabile, riferita a problemi che richiedono approfondimenti ma che non necessitano di risposta in tempi rapidi; queste prestazioni sono comunque da garantire entro un massimo di 120 giorni.

 

Note:

se nella ricetta non sono indicati il sospetto diagnostico o la classe di priorità, la richiesta è collocata in classe P

i tempi indicati sono garantiti solo per le prime visite o prime prestazioni (ovvero la prima volta che il paziente viene visto per quel problema), e non per i controlli o gli approfondimenti successivi.

va precisato che viene garantita la prestazione, ma non la sede e tanto meno uno specifico medico; pertanto, al cittadino che richiede una prestazione al CUP verrà offerta la prima data disponibile presso uno degli erogatori pubblici; il cittadino può non accettare la proposta e scegliere un altro tra gli erogatori disponibili, ma in tal caso perde il diritto al tempo massimo garantito.

I tempi di attesa massimi fissati per le  prestazioni ambulatoriali sono quelli   di cui all'Accordo Stato Regioni dell'11 luglio 2002 e al PNGLA 2010-2012, modificati solo per la classe P dal nuovo PNGLA 2019-2021 e sono riportati nella tabella qui consultabile (.pdf).

Tali tempi,  oggetto  di  monitoraggio,  devono  essere  garantiti  al  90% degli  utenti  che  ne  fanno richiesta  presso  le strutture  erogatrici  aziendali.

 

Prestazioni di ricovero

In conformità a quanto definito nell'Accordo Stato Regioni dell'11 luglio 2002   e al PNGLA 2010-2012, e riconfermato dal nuovo PNGLA 2019-2021, le classi di priorità per le prestazioni in regime di ricovero sono le seguenti:

A) Ricovero entro 30 giorni per i casi clinici che possono aggravarsi rapidamente o in cui ulteriore ritardo possa recare grave pregiudizio alla prognosi

B) Ricovero entro 60 giorni per i casi clinici che non presentano intenso dolore o gravi disfunzioni o gravi disabilità e che non manifestano tendenza ad aggravarsi rapidamente al punto da diventare emergenti e nei quali l'attesa possa recare grave pregiudizio alla prognosi

C) Ricovero entro 180 giorni per i casi clinici che presentano minimo dolore, disfunzione o disabilità e che non  manifestino tendenza ad aggravarsi né possano per l'attesa ricevere pregiudizio alla prognosi

D) Ricovero senza attesa massima definita nei casi clinici senza dolore, disfunzione o disabilità. Questi ricoveri debbono essere effettuati comunque entro 12 mesi.

 

PERCORSI DI TUTELA ATTIVATI E ADOTTATI

In riferimento alla vigente normativa regionale in materia di percorsi di tutela da attivare nel caso in cui al cittadino non venga assicurata la prestazione nei tempi previsti, si ricorda quanto segue.

Il DCA n. 23 del 24/01/2020, cha ha integrato il Piano Regionale per il Governo delle Liste d’Attesa, approvato con DCA n. 52 del 4/07/2019, ha previsto che, nel caso in cui al cittadino non venga assicurata la prestazione nei limiti previsti, le singole Aziende, attraverso il monitoraggio continuo effettuato dal Referente Unico Liste di Attesa ed ALPI, unitamente all’Organismo Paritetico Aziendale per quanto di competenza, rendono disponibili i seguenti percorsi di tutela:

  1. la possibilità di assicurare ordinariamente le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, per l’utenza esterna attraverso l’apertura delle strutture anche nelle ore serali e durante il fine settimana, oltre all’utilizzo delle grandi apparecchiature di diagnostica per immagini per almeno l’80% della loro capacità produttiva;
  2. l’aggiornamento degli Ambiti territoriali di Garanzia per le prestazioni di primo accesso nel rispetto del principio di prossimità e raggiungibilità, al fine di consentire di quantificare l’offerta necessaria a garantire i tempi massimi di attesa;
  3. l’utilizzo del 5% di cui alla Legge Balduzzi per la realizzazione di progetti mirati alla riduzione delle liste di attesa;
  4. l’eventuale acquisto e l’erogazione delle prestazioni aggiuntive in regime libero professionale, concordate con i professionisti e sostenute economicamente dall’Azienda, riservando al cittadino solo l’eventuale partecipazione al costo.

Si precisa, inoltre, il principio fondamentale sancito con la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, comma 282 - interamente richiamato dal succitato Decreto-legge n. 73/2024 - secondo cui, alle Aziende del Servizio Sanitario, è fatto divieto di sospendere le attività di prenotazioni delle prestazioni rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza.

 

PIANI ATTUATIVI AZIENDALI

 

MONITORAGGIO EX ANTE

 

NUMERI UTILI E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DIVERSE POSSIBILI MODALITÀ DI PRENOTAZIONE IN FUNZIONE DEI CANALI ATTIVATI (FARMACIE, MMG, ETC.) 

Puoi prenotare la tua visita accedendo tramite SPID, CIE o CNS al Portale, utilizzando il seguente link: https://sinfonia.regione.campania.it/preview/cup
 

È disponibile il servizio assistenza al seguente link:
https://sinfonia.regione.campania.it/assistenza

 

È disponibile la nuova App “Campania in Salute” scaricabile ai seguenti link:
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=it.almaviva.soresa.campaniainsalute&hl=it&gl=US&pli=1
Apple: https://apps.apple.com/it/app/campania-in-salute/id1526791777

 

È disponibile al seguente link l’elenco dei medici di medicina generale della Regione Campania:
https://dati.regione.campania.it/catalogo/datasetdetail/medici_medicina_generale_27062024


Si ricorda che è possibile effettuare le prenotazioni/pagamenti ticket al centro unico di prenotazioni (CUP) regionale della Campania anche tramite le farmacie pubbliche e private convenzionate. 

 

MONITORAGGIO SITI WEB